Art. 39Deposito di cancelleria

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La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito e' fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art39 · fonte su Normattiva