Art. 41Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

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Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere puo' trattenere presso di se' non piu' di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art41 · fonte su Normattiva