Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere
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Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere puo' trattenere presso di se' non piu' di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.
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