Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari
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[1]Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.
[2]A richiesta del cancelliere la nota e' resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.
[3]La nota ed il decreto di esecutorieta' sono notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi e' ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva