Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere
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[1]Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
[2]Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del ruolo dell'istruttore ed il nome delle parti.
[3]Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se il biglietto e' stato spedito per posta, il cancelliere conserva nel fascicolo anche la ricevuta della raccomandata.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva