Art. 49Nota da consegnarsi al pubblico ministero

[1]L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

  • 1)l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;
  • 2)il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
  • 3)la natura dell'atto notificato;
  • 4)il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
  • 5)la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

[2]La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art49 · fonte su Normattiva