Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero
[1]L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
- 1)l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;
- 2)il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
- 3)la natura dell'atto notificato;
- 4)il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- 5)la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
[2]La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
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