Art. 53Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art53 · fonte su Normattiva