Art. 53 — Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva