Art. 52 — Liquidazione del compenso
Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attivita' svolta.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva