Art. 56 — Designazione del giudice per ciascuna causa
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[1]Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio di pretura o di conciliazione designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.
[2]Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza e' tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, e' rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva