Art. 57 — Rinvio dell'udienza di comparizione
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[1]Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 312 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
[2]Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il pretore o il conciliatore da' atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva