Art. 58Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

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Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 314 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art58 · fonte su Normattiva