Art. 58 — Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
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Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 314 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva