Art. 60Tempo degli atti di istruzione

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Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal pretore o dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art60 · fonte su Normattiva