Art. 60 — Tempo degli atti di istruzione
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Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal pretore o dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva