Art. 67

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[1]I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

[2]Il conciliatore in caso di urgenza puo' sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi puo' tenere l'udienza di discussione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 3 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art67 · fonte su Normattiva