Art. 73 — Copia degli atti di parte
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[1]Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.
[2]Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva