Art. 74 — Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte
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[1]Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.
[2]Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
[3]Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.
[4]Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva