Art. 77 — Ritiro del fascicolo cartaceo di parte
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →
[1]Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
[2]In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva