Art. 78Astensione del giudice istruttore

[1]Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

[2]Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione e' iniziata, il giudice istruttore ne da' subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art78 · fonte su Normattiva