Art. 51 — Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria
[1]La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice e' custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
[2]Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva