Art. 80-bis
Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione
((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva