Art. 81Fissazione delle udienze d'istruzione

[1]((Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

[2]Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non puo' essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art81 · fonte su Normattiva