Art. 81 — Fissazione delle udienze d'istruzione
[1]((Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
[2]Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non puo' essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva