Art. 81 — Fissazione delle udienze d'istruzione
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[1]Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
[2]La prosecuzione dell'istruzione per lo stesso processo non puo' essere rimandata oltre la quarta udienza successiva stabilita a norma dell'articolo precedente, salvo che sia necessario fissare un'udienza piu' lontana per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento.
[3]Il giudice istruttore deve dare avviso di ogni fissazione d'udienza fuori del termine normale al presidente del tribunale o della sezione a cui appartiene. Questi appone il suo visto sull'avviso.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva