Art. 86Forma della cauzione

[1]Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

[2]Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art86 · fonte su Normattiva