Art. 86 — Forma della cauzione
[1]Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
[2]Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva