Art. 119 — Redazione della sentenza
[1]((L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.)) 59.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). 59
[3]Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
[4]Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
59Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva