Art. 94 — Istanza di esibizione
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva