Art. 95 — Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva