Art. 98 — Deposito di documenti fatto da pubblico depositario
[1]Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.
[2]Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.
[3]Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva