Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato e' trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perche' ne possa prendere conoscenza. Della deliberazione puo' essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non e' vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che puo' essere modificata in qualsiasi senso. Non e' ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art21 · fonte su Normattiva