I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilita' a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto. Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilita' di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui e' indetto lo scrutinio e cosi' di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilita' di promovibili per merito distinto. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 14.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art27 · fonte su Normattiva