A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e' cosi' modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e' cosi' modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art35 · fonte su Normattiva