All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 e' autorizzato a stipulare non piu' di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.

Testo vigente dal 12 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-08;149~art2 · fonte su Normattiva