Il Ministero predetto, soddisfatti i creditori non ancora tacitati, ne da' annuncio con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale. Nel termine di quindici giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potra' rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli. Detto Ministero decide entro trenta giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione all'interessato.

Testo vigente dal 7 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-18;704~art3 · fonte del testo