Art. 5 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 19 dicembre 2017
