Art. 5 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 3 dicembre 2012
