Disposizioni per la cinematografia.
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 2-bis
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 — null
- Art. 14 — A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori. Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà. Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti. L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali. Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse. Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta. Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 17-bis
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 20-bis
- Art. 21 — null
- Art. 21-bis
- Art. 22 — null
- Art. 23
- Art. 24 — null
- Art. 25 — null
- Art. 25-bis
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28 — Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1958
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 33-bis
- Art. 34 — null
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37