I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. In ogni momento il presidente del tribunale puo' proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del ministro di Grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Testo vigente dal 19 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art7 · fonte su Normattiva