capo II — Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
- Art. 10 — Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti
- Art. 11 — Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti
- Art. 12 — Norme applicabili
- Art. 13 — Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale
- Art. 14 — Personale amministrativo e strutture mobiliari
- Art. 15 — Norma di copertura
- Art. 16 — Entrata in vigore