Art. 42
L'ammontare dei mutui che l'ANAS e' autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi e' ripartito in tre esercizi come segue: 1979 lire novecento miliardi; 1980 lire ottocento miliardi; 1981 lire ottocento miliardi. La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
