Al fine di provvedere alle necessita' urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 e' iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze e' autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma e della dogana di Brescia, nonche' fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art16 · fonte su Normattiva