Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il 1981.

Testo vigente dal 8 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art26 · fonte su Normattiva