Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1979, n. 642, e' cosi' modificato: "Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi".
Testo vigente dal 8 aprile 1981
