Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.
Testo vigente dal 8 aprile 1981
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.
Testo vigente dal 8 aprile 1981
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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art44 · fonte su Normattiva