Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Testo vigente dal 29 aprile 1983
