Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Testo vigente dal 29 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-26;130~art2 · fonte su Normattiva