L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1990 in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed e' assegnata per lire 13.789 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 976 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 64 miliardi all'ENPALS. Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1990 in lire 47.000 miliardi, comprensivi delle somme occorrenti per assicurare l'aumento dell'indennita' di disoccupazione. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1990, e' maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi e sia dell'adeguamento del 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

Testo vigente dal 29 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-12-27;407~art5 · fonte su Normattiva