In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il drenaggio fiscale e' riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di impresa di cui all'articolo 79 del predetto testo unico. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale e' riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico per un ammontare complessivo di lire 990 miliardi nelle seguenti misure: lire 240.000 annue per i titolari di reddito imponibile fino a lire 30 milioni; lire 144.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 30 e 60 milioni; lire 72.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 60 e 100 milioni. Tali misure potranno essere proporzionalmente variate al fine di rispettare il predetto limite di lire 990 miliardi. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutare in lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarieta' sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui all'articolo 47-quinquies, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' aumentato per i nuclei con figli minori, in misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu' basso reddito e con quattro o piu' componenti. Il medesimo decreto prevede, altresi', una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre o piu' componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio. E' abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 47-quinquies del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI-Radiotelevisione italiana spa, e' determinato nella misura di lire 40 miliardi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/1998

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (recante: <<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>>) - e specificamente dell'art. 3 - <<nella parte in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri, al fine della imposizione tributaria, anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso>>; b) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (<<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1996 ->>), che ha elevato le detrazioni di imposta per il coniuge a carico ed ha aumentato l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, in riferimento, oltre che ai parametri già indicati, anche all'art. 24 Cost., poiché la norma, essendo <<rivolta esclusivamente al futuro, lascia completamente prive di tutela proprio quelle situazioni rispetto a cui è stato adito il giudice>>, in quanto, posto che il giudice 'a quò non può rimettere una seconda volta alla Corte la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, salvo che essa non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioè ad un quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso - e ciò per evitare un 'bis in idem' che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte -; la questione ora prospettata 'sub' a) riproduce testualmente quella sollevata in un precedente giudizio sul quale la Corte ha deciso con la sentenza n. 358 del 1995. Invero, pur se la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha addotto, nella sede attuale, ulteriori indicazioni e doglianze ed ha evocato 'sub' b un ulteriore parametro (l'art. 24 della Costituzione) ed una nuova normativa (l'art. 3 della legge finanziaria per il 1996), i termini della questione precedentemente proposta rimangono identici. - Nella materia di cui si discute, la Corte, fin dalla S. n. 179/1975 - con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi dei coniugi - ha sempre rilevato che esistono diversi possibili rimedi, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla impossibilità per il giudice 'a quò di rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso del medesimo grado del giudizio pendente fra le stesse parti, cfr. S. nn. 350/1987; 257/1991; 433/1995 nonché O. nn. 197/1983 e 536/1988. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-28;550~art3 · fonte su Normattiva