Al decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

  • 1)all'articolo 4-bis, comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La ripartizione e' effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente";
  • 2)all'articolo 10, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art14 · fonte su Normattiva