All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero della pubblica istruzione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-04-09;114~art3 · fonte su Normattiva