Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui eta' risalga ad oltre venti anni.

Testo vigente dal 14 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;51~art4 · fonte su Normattiva