Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta' »;
  • b)all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;
  • c)all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ». Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 18 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;193~art3 · fonte su Normattiva