Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalita' indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita». Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale e' aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge». All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
  • 2)dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;
  • b)al comma 2:
  • 1)dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;
  • 2)le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

Testo vigente dal 24 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-14;93~art3 · fonte su Normattiva