Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Art. 4Tavolo permanente per i cammini d'Italia

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilita', nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente». La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, e' definita con il decreto di cui al comma 1. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilita', delle universita', degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonche' esperti della materia. Il tavolo permanente puo' articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonche' l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalita' del tavolo permanente e' quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attivita' tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilita', promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonche' valore culturale e paesaggistico. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente e' assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attivita' svolta.

Testo vigente dal 25 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-02-13;24~art4 · fonte su Normattiva